la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  Regione,  in  osservanza  dell'art. 45 della Costituzione,
riconosce la funzione  sociale  della  cooperazione  a  carattere  di
mutualita' e senza i fini di speculazione privata.
   2.  Nel  quadro della competenza regionale di cui all'art. 4, n. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
che  approva lo statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'art.  16
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,
contenenti  norme  in  attuazione  dello  statuto   in   materia   di
cooperazione,  la  presente  legge  disciplina  le  iniziative  e  le
attivita', di cui ai successivi articoli, intese alla  promozione  ed
allo  sviluppo  della  cooperazione,  dell'educazione e dello spirito
cooperativi.