la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, in osservanza dell'art. 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza i fini di speculazione privata. 2. Nel quadro della competenza regionale di cui all'art. 4, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo statuto speciale di autonomia, all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, contenenti norme in attuazione dello statuto in materia di cooperazione, la presente legge disciplina le iniziative e le attivita', di cui ai successivi articoli, intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.